L'imposizione di sanzioni fiscali è stata oggetto di una recente decisione della corte d'appello federale che ha stabilito se una fondazione privata fosse un trust straniero soggetto a tali sanzioni.
Nella causa Rost v. U.S.la Corte d'Appello degli Stati Uniti per il Quinto Circuito ha confermato le sanzioni fiscali contro il cittadino statunitense John Rebold, , che non aveva dichiarato la sua "Stiftung" del Liechtenstein (una fondazione privata non caritatevole) a uso personale come un trust estero.
Il defunto Rebold ha costituito la Fondazione Enelre nel 2005 per il sostegno generale e l'istruzione sua e dei suoi figli. Ha trasferito 2 milioni di dollari alla fondazione nel 2005 e 1 milione di dollari nel 2007, senza dichiarare le transazioni al fisco.
Rebold ha poi saputo che l'IRS avrebbe considerato la sua fondazione un trust straniero con i relativi obblighi di dichiarazione. Ha presentato i rapporti in ritardo, nel 2013, e l'IRS ha applicato delle sanzioni.
Ai sensi della Sezione 6048 dell'IRC, un soggetto statunitense deve dichiarare la creazione di un trust straniero, i trasferimenti a un trust straniero e le distribuzioni ricevute da un trust straniero; deve inoltre essere resa nota la proprietà del trust. I moduli di dichiarazione annuale sono il 3520 e il 3520-A, e la sanzione per la mancata dichiarazione è pari al maggiore dei 10.000 dollari o al 35% del valore lordo dei beni conferiti a un trust straniero.
Rebold ha pagato le sanzioni e poi ha presentato un'azione di rimborso, sostenendo che le sanzioni erano improprie perché i requisiti di rendicontazione per la fondazione privata non erano chiari, anche se già nel 2010 (un anno prima che l'IRS annunciasse una nuova Offshore Voluntary Disclosure Initiative, alias OVDI) gli era stato detto che la sua posizione di rendicontazione fiscale era ovvia.
Gli sono state comminate sanzioni per 1.380.252,35 dollari e ha negoziato per ridurle della metà. Ha pagato le sanzioni ridotte e ha presentato una richiesta di rimborso amministrativo, che alla fine è stata presa in carico dalla sua eredità dopo la sua morte. L'eredità ha sostenuto che la fondazione non era un trust straniero, affermando che le norme che definiscono i trust sono vaghe e che l'IRS non ha mai definito una Stiftung come un trust straniero.
La corte distrettuale ha concesso un giudizio sommario a favore del governo; il Quinto Circuito si è dichiarato d'accordo, sostenendo che i documenti organizzativi dell'Enelre spiegano che il suo scopo è quello di sostenere i suoi beneficiari e limitano le sue transazioni al perseguimento e alla realizzazione del suo scopo - caratteristica di un trust ordinario. Per dimostrare che l'Enelre è "straniero" è stato sufficiente applicare i test per verificare se un tribunale statunitense ha esercitato la supervisione sull'amministrazione del trust e se una persona statunitense controllava tutte le decisioni sostanziali del trust. I beneficiari, inoltre, non erano a conoscenza del trust per anni.
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