L'adesione al nuovo sistema di tassazione elettronica a partire dal1° luglio esenterà gli emigranti che vivono in Paesi non appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo dall'obbligo di avere un rappresentante fiscale, ha dichiarato oggi il Ministero delle Finanze.
"I contribuenti portoghesi che vivono al di fuori dell'Unione Europea, della Norvegia, dell'Islanda o del Liechtenstein [Spazio Economico Europeo] potranno aderire al nuovo sistema sul Portale delle Finanze a partire dal1° luglio", ha dichiarato il Ministero delle Finanze in un comunicato.
Con questo regolamento, tutti i contribuenti residenti al di fuori di questi Paesi potranno fare a meno di nominare un rappresentante fiscale, si legge nella stessa informazione.
Per quanto riguarda i contribuenti residenti nel Regno Unito, l'adesione al sistema elettronico sul Portale delle Finanze potrà avvenire nella seconda metà del 2022.
"In alternativa, se scelgono di non aderire a questo sistema, possono nominare un rappresentante fiscale fino al31 dicembre 2022, senza alcuna sanzione", afferma il Ministero delle Finanze, precisando che l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale è sospeso fino alla fine di questo mese, per quanto riguarda i residenti nel Regno Unito.
La nomina di un rappresentante fiscale è obbligatoria per tutti i titolari di un codice fiscale (TIN) che risiedono in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (UE). A causa della Brexit, questo include ora gli emigrati portoghesi che vivono nel Regno Unito.
L'adesione a questo sistema può essere effettuata sul Portale delle Finanze.
I contribuenti residenti all'estero che non mantengono alcun rapporto giuridico-fiscale con il Paese sono ora esentati dall'obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Portogallo, ha dichiarato inoltre il Ministero.
In una recente lettera diffusa sul chiarimento delle procedure relative alla rappresentanza fiscale dei non residenti, a cui ha avuto accesso l'agenzia di stampa Lusa, l'Autorità fiscale e doganale (AT) dettaglia le situazioni in cui il contribuente è esentato dall'obbligo di nominare un rappresentante fiscale.
"Un cittadino che, cumulativamente, non ha domicilio fiscale in Portogallo o nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), non soddisfa i requisiti legali per lo status di residente fiscale, non è soggetto a imposta alla luce delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 18 della LGT e non è soggetto ad adempimenti o intende esercitare diritti con l'amministrazione fiscale, non è tenuto a nominare un rappresentante fiscale", si legge nel documento.
"Quando si registra e si attribuisce un TIN a un cittadino nazionale o straniero, in quanto non residente, con indirizzo in un Paese terzo, cioè un Paese che non appartiene all'Unione Europea (UE) o allo Spazio Economico Europeo (SEE), non è obbligatorio nominare un rappresentante fiscale", prosegue il documento.
Il documento sottolinea che la nomina di un rappresentante fiscale diventa obbligatoria "se, dopo l'attribuzione di un NIF come non residente e mentre risiede in un Paese terzo, diventa oggetto di un rapporto giuridico fiscale, vale a dire se possiede un veicolo e/o un immobile registrato/situato nel territorio portoghese, se stipula un contratto di lavoro nel territorio portoghese o se esercita un'attività come lavoratore autonomo nel territorio portoghese".
Allo stesso modo, "i cittadini che dichiarano la residenza in un Paese terzo e che sono soggetti a un rapporto giuridico fiscale, devono nominare un rappresentante fiscale (persona fisica o giuridica)", quando hanno un rapporto fiscale, cioè se possiedono un veicolo o un immobile, hanno un contratto di lavoro, o esercitano un'attività autonoma nel territorio portoghese.
"In queste situazioni, la nomina del rappresentante fiscale deve avvenire entro 15 giorni dal cambio di indirizzo in un Paese terzo", si legge nel documento.