Secondo il diploma, pubblicato nel Diário da República, le "infrazioni previste da questa legge sono punite con un'ammenda di un valore minimo corrispondente a cinque volte il valore della rispettiva tassa di pedaggio, ma mai inferiore a 25 (euro), e un valore massimo corrispondente a due volte l'importo minimo dell'ammenda, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal Regime generale dei reati fiscali".
Questa legge modifica un altro diploma del 2006, a sua volta modificato più volte. Nella sua ultima versione, ha stabilito che "le infrazioni previste da questa legge sono punite con una multa di valore minimo corrispondente a 7,5 volte il valore del rispettivo pedaggio, ma mai inferiore a (euro) 25 e di valore massimo corrispondente a quattro volte il valore minimo della multa, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal Regime Generale delle Infrazioni Fiscali".
Il diploma, che entrerà in vigore solo il 1° luglio 2024, stabilisce inoltre che "se le infrazioni previste dalla presente legge sono commesse dallo stesso agente, nello stesso mese, con lo stesso veicolo e sulla stessa infrastruttura stradale, il valore massimo dell'ammenda corrisponde a quello di un singolo illecito amministrativo" e "non possono essere addebitati costi superiori a quelli corrispondenti a un singolo illecito amministrativo".